Sez. L, Sentenza n. 376 del 25/01/1977 (Rv. 383918 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - PREESISTENTE INFERMITA INVALIDANTE - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - PREESISTENTE INFERMITA INVALIDANTE - ESCLUSIONE DELLA PENSIONE.*
Per effetto del richiamo contenuto nell'art 1886 cod civ, il principio secondo cui il contratto di Assicurazione e nullo se il rischio non e mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art 1895 cod civ), si applica anche alle assicurazioni sociali. Conseguentemente, se all'atto dell'instaurazione di un rapporto di Assicurazione sociale contro l'invalidita il lavoratore sia gia affetto da infermita invalidante che raggiunga i limiti di legge, egli non puo pretendere la pensione sulla base delle dette preesistenti infermita per la Mancanza di rischio assicurabile e cioe per la Mancanza del pericolo di un danno futuro ed incerto consistente nella riduzione della capacita di guadagno nei limiti di legge per effetto di infermita invalidanti. (V 2749/74, mass n 371207; (V 2442/74, mass n 370844; (V 3307/73, mass n 367193; (V 2526/72, mass n 360026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)