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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26437 del 16/12/2014 (Rv. 633820 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Inosservanza delle forme di costituzione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633820-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., per l'inosservanza del termine, ma non anche per quella delle forme di costituzione dell'appellante. Ne consegue che, atteso il carattere di stretta interpretazione del regime di improcedibilità, in quanto derogatorio di quello, generale, di nullità, l'appello proposto nel termine di legge mediante il deposito di una cosiddetta "velina" dell'atto - in corso di notificazione e priva, quindi, della relata - non può essere dichiarato improcedibile, ma è nullo, sicché è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Decreto Legge 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)