Sez. 1, Sentenza n. 15130 del 20/07/2015 (Rv. 636049 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE | Inosservanza delle forme di costituzione - Deposito, in cancelleria, del fascicolo contenente copia della citazione, in luogo dell'originale della stessa - Mera irregolarità - Fondamento - Nullità sentenza - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DELL'ATTORE
La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)