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Sez. 1, Ordinanza n. 1432 del 22/01/2026 (Rv. 676909-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Decreto di espulsione - Opposizione - Legami familiari in Italia - Rilevanza.
Stato
decisa il 2026-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676909-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di espulsione dello straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine) è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, con la conseguenza che l'effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all'espulsione, dal giudice dell'opposizione all'espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al tribunale per i minorenni.

Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)