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Sez. 1, Ordinanza n. 9335 del 13/04/2026 (Rv. 678183-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Decreto di espulsione - Opposizione - Convivenza fra fratello e sorella - Quotidiana compresenza nella comune residenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678183-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di opposizione a decreto di espulsione dello straniero, poiché l'art. 19 comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato in conformità al principio solidaristico che porta a riconoscere e garantire tutela alle formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia ed i legami di parentela, in cui si svolge la vita personale solennemente enunciato nell'art. 2 Cost., la convivenza fra fratello e sorella non può essere ritenuta rilevante solo se connotata da quotidiana compresenza nella comune residenza (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del giudice di pace, che aveva escluso la sussistenza del requisito della convivenza, in una fattispecie nella quale il fratello coabitava con la sorella un solo giorno a settimane alterne, a causa dello svolgimento di attività lavorativa in altra località).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)