Sez. 3, Sentenza n. 2206 del 27/06/1972 (Rv. 359492 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - DECORRENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - GARANZIA PER IL PAGAMENTO - DEPOSITO CAUZIONALE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DA PARTE DEL LOCATORE - DECORRENZA.*
Le somme versate dal conduttore al locatore a titolo di deposito e garanzia di eventuali danni non vanno versate al depositante con lo scioglimento del vincolo contrattuale ma soltanto a seguito dello integrale adempimento delle obbligazioni assunte, per cui il deposito diviene esigibile solo dopo la liquidazione del rapporto giuridico per il quale fu prestato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1608
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)