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Sez. 3, Sentenza n. 9287 del 15/12/1987 (Rv. 456470 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - NATURA - PEGNO IRREGOLARE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERESSI - ESTINZIONE DELLA FUNZIONE DI DEPOSITO PER UNA PARTE DELLA SOMMA VERSATA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI DETTA SOMMA E DEI RELATIVI INTERESSI DA PARTE DEL LOCATORE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456470-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE - DEPOSITO CAUZIONALE - NATURA - PEGNO IRREGOLARE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INTERESSI - ESTINZIONE DELLA FUNZIONE DI DEPOSITO PER UNA PARTE DELLA SOMMA VERSATA - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI DETTA SOMMA E DEI RELATIVI INTERESSI DA PARTE DEL LOCATORE - DECORRENZA.*

In tema di locazione, il deposito cauzionale, avente natura di pegno irregolare, è produttivo di interessi, i quali vanno restituiti, se non si è provveduto in precedenza alle scadenze annuali (art. 7 della legge n. 392 del 1978), unitamente al deposito cauzionale stesso, una volta che il vincolo contrattuale si sia risolto ed il conduttore abbia integralmente adempiuto le proprie obbligazioni, atteso che, non potendosi tradurre tale deposito in un incremento del corrispettivo della locazione, la somma depositata e relativi interessi vanno restituiti dopo che essi hanno esaurito la funzione di garanzia loro assegnata dalla legge e per la parte che supera il soddisfacimento dei crediti del locatore. (V 646/80, mass n 404052; (V 2206/72, mass n 359492).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1782, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)