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Sez. 3, Sentenza n. 1605 del 23/05/1972 (Rv. 358394 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - AZIONE NELLO STESSO GIUDIZIO DI PIU DANNEGGIATI NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DEL DANNO PER IL RELATIVO RISARCIMENTO - INSCINDIBILITA DELLE CAUSE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358394-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - CAUSE INSCINDIBILI - NOZIONE - AZIONE NELLO STESSO GIUDIZIO DI PIU DANNEGGIATI NEI CONFRONTI DELL'AUTORE DEL DANNO PER IL RELATIVO RISARCIMENTO - INSCINDIBILITA DELLE CAUSE - ESCLUSIONE.*

Il concesso di causa inscindibile, nella fase di impugnazione, non va riferito soltanto all'ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, che si verifica quando il rapporto dedotto in giudizio non puo atteggiarsi se non in maniera identica nei confronti di tutte le parti, ma si realizza anche nell'ipotesi del cosiddetto litisconsorzio necessario di diritto processuale. Questo deriva dalla reciproca dipendenza delle cause congiuntamente trattate e ricorre quando piu cause, essendo state riunite in un unico processo, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande rispettivamente proposte, debbano restare Unite anche in Sede di gravame, perche la decisione dell'una si estende logicamente e necessariamente all'altra, per il carattere di pregiudizialita che le questioni, oggetto della prima, hanno rispetto alla decisione della seconda. Nessuna di dette ipotesi ricorre quando piu danneggiati agiscono nello stesso giudizio per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore dell'evento dannoso. (Conf 2325'70, mass n 348522).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)