Sez. 3, Sentenza n. 2325 del 10/11/1970 (Rv. 348522 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - LITISCONSORZIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - LITISCONSORZIO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - ESTREMI.*
Il concetto di causa inscindibile, nella fase di impugnazione, non va riferito soltanto all'ipotesi di litisconsorzio necessario di diritto sostanziale, che si verifica quando il rapporto sostanziale dedotto in giudizio non puo atteggiarsi se non in maniera identica nei confronti di tutte le parti, ma anche nell'ipotesi del cosiddetto litisconsorzio necessario di diritto processuale. Questo deriva dalla reciproca dipendenza delle cause congiuntamente trattate e ricorre quando piu cause distinte, essendo state riunite in un unico processo, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande rispettivamente proposte, debbono restare Unite anche in Sede di gravame, perche la decisione della una si estende logicamente e necessariamente all'altra, per il carattere di pregiudizialita che le questioni, oggetto della prima, hanno rispetto alla decisione della seconda. (V 870'70 mass 346238 1337'68 mass 332930).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)