Sez. L, Sentenza n. 12822 del 29/11/1991 (Rv. 474818 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Proclamazione di uno sciopero per bloccare gli esami e gli scrutini di fine anno - Sostituzione, da parte del Ministero e del Provveditorato, dei docenti con supplenti - Condotta antisindacale - Configurabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
Nel caso della proclamazione di uno sciopero delle organizzazioni sindacali di categoria, diretto a bloccare gli esami e gli scrutini di fine d'anno, non costituisce attività antisindacale la condotta del Ministero della P.I. e del Provveditorato agli Studi, i quali, nell'intento di limitare le conseguenze dannose della sospensione del servizio pubblico dell'istruzione, di cui gli esami e gli scrutini costituiscono il momento conclusivo di massima responsabilità, dispongano la sostituzione dei docenti scioperanti (o che intendono scioperare) con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta è volta non ad impedire l'esercizio della libertà sindacale e del diritto di sciopero ma a contenerne gli effetti pregiudizievoli, nell'insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)