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Sez. 3, Sentenza n. 8292 del 31/03/2008 (Rv. 602541 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Lesioni personali - Aggravamento - Danni anteriori alla sentenza di primo grado - Possibilità di domandarne il ristoro in appello - Condizioni - Impossibilità per la vittima di conoscerne l'esistenza, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602541-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE

La vittima di lesioni personali può domandare nel giudizio di appello, senza violare il divieto di "ius novorum" previsto dall'art. 395 cod. proc. civ., sia il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni, ma manifestatisi dopo la sentenza di primo grado, sia il risarcimento dei danni la cui esistenza, pur precedente alla sentenza impugnata, non poteva essere rilevata con l'uso dell'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)