Sez. U, Sentenza n. 3358 del 18/03/1992 (Rv. 476330 - 01)
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Decisioni | Professionista - Illecito disciplinare - Sussistenza - Valutazione del Consiglio Nazionale Forense - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Decisioni
La valutazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla sussistenza - nell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) -dell'illecito disciplinare addebitato al professionista (nella specie, transazione della lite direttamente con la controparte del proprio assistito ed in assenza del difensore della medesima) è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)