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Sez. U, Sentenza n. 3358 del 18/03/1992 (Rv. 476330 - 01)

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Decisioni | Professionista - Illecito disciplinare - Sussistenza - Valutazione del Consiglio Nazionale Forense - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1992-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476330-01

Avvocato e procuratore - Giudizi disciplinari - Decisioni

La valutazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla sussistenza - nell'elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell'azione o dell'omissione) -dell'illecito disciplinare addebitato al professionista (nella specie, transazione della lite direttamente con la controparte del proprio assistito ed in assenza del difensore della medesima) è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)