Sez. U, Sentenza n. 2661 del 26/03/1997 (Rv. 503261 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare - Ricorso per cassazione - Valutazione di un determinato comportamento come contrario alla dignità ed al decoro della professione forense - Censurabilità - Esclusione - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio del Consiglio nazionale forense che, nell'esercizio del suo potere disciplinare, abbia considerato come contraria alla dignità ed al decoro della professione forense l'omesso deposito dei motivi d'appello contro una sentenza penale dopo la dichiarazione di impugnazione; è pertanto inammissibile il motivo di censura della legittimità del provvedimento disciplinare basato sull'assunto che la relativa responsabilità sarebbe quanto meno attenuata dal disinteresse dimostrato dal cliente verso la decisione di proporre impugnazione penale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)