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Sez. 1, Sentenza n. 7589 del 23/12/1983 (Rv. 432195 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI ESPRESSAMENTE RIGETTATE NELLA SENTENZA IMPUGNATA - RIPROPOSIZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - OMISSIONE - DECADENZA DELL'APPELLANTE.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432195-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI ESPRESSAMENTE RIGETTATE NELLA SENTENZA IMPUGNATA - RIPROPOSIZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITÀ - OMISSIONE - DECADENZA DELL'APPELLANTE.*

La parte soccombente e appellante deve proporre nello stesso atto di appello specifici motivi di impugnazione in ordine alle eccezioni rigettate nella sentenza di primo grado, non potendo limitarsi a riproporle nel corso del giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., tale disposizione avendo riguardo alla diversa ipotesi della parte vittoriosa che, in difetto di soccombenza, ha solo l'Onere di riprospettare nelle difese di secondo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, le domande e le eccezioni non accolte o ritenute assorbite dal primo giudice, allo scopo di non farle considerare come rinunciate. (Conf 2166/80, mass n 405832).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)