Sez. 1, Sentenza n. 2166 del 03/04/1980 (Rv. 405832 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI ESPRESSAMENTE RIGETTATE NELLA SENTENZA IMPUGNATA - RIPROPOSIZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - OMISSIONE - DECADENZA DELL'APPELLANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ECCEZIONI ESPRESSAMENTE RIGETTATE NELLA SENTENZA IMPUGNATA - RIPROPOSIZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - NECESSITA - OMISSIONE - DECADENZA DELL'APPELLANTE.*
L'appellante deve riproporre nell'atto di appello a pena di decadenza le eccezioni espressamente rigettate nella sentenza impugnata, poiche solo la parte totalmente vittoriosa, che non ha l'Onere della proposizione di appello incidentale in difetto di soccombenza, puo riproporre le eccezioni e le domande non accolte in primo grado sino all'udienza di precisazione delle conclusioni. (V 2479/79, mass n 398793).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)