diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 31 marzo 1977, causa 87/76

Decisione
decisa il 1977-03-31
ECLI
ECLI:EU:C:1977:60

Epigrafe

Nel procedimento 87/76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra WALTER BOZZONE e OFFICE DE SÉCURITÉ SOCIALE D'OUTRE-MER, domanda vertente sull'interpretazione della nozione di lavoratore ai sensi del regolamento n. 1408/71, nel caso in cui l'attività subordinata sia stata esercitata in uno Stato un tempo colonizzato e poi associato, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
La sentenza di rimessione e le osservazioni — presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia — si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
L'attore nella causa principale, sig. Walter Bozzone, cittadino italiano, lavorava dal 12 luglio 1952 al 13 maggio 1960 nell'ex Congo Belga, oggi Repubblica dello Zaire.
paragrafo 2
Nell'aprile 1960 egli lasciava l'Africa per motivi di salute e rientrava in Italia; nel frattempo il suo datore di lavoro gli aveva notificato lo scioglimento del contratto d'impiego, versandogli un'indennità equivalente a tre mesi di stipendio. Il 29 aprile 1960 il Bozzone presentava al Fonds des invalidités belga una domanda volta ad ottenere l'attribuzione d'un assegno d'invalidità, ai sensi del decreto 7 agosto 1952 sull'assicurazione malattia ed invalidità degli impiegati coloniali. Con provvedimento 18 agosto 1960, tale assegno gli veniva attribuito fino al 31 gennaio 1961. Tuttavia, con lettera del29 dicembre 1960, il Fonds des invalidités comunicava all'interessato che, mancando il requisito della residenza effettiva nel Belgio, la corresponsione dell'assegno non poteva esser prolungata oltre il 31 gennaio 1961, e ciò in forza dell'art. 2, 2o comma, del decreto 7 agosto 1952, il quale esigeva che il beneficiario di detto assegno risiedesse nel Belgio, nel Congo Belga, nel Ruanda-Urundi, o in un paese con cui fosse stato stipulato un accordo di reciprocità, a meno che non fosse autorizzato dal Fondo stesso a lasciare temporaneamente la propria residenza per ragioni di salute. Il 7 febbraio 1967, l'attore inviava, tramite un'associcizione professionale, una nuova domanda d'assegno fondata sul regio decreto 16 novembre 1966, che aveva esteso ai cittadini degli Stati membri della CEE alcuni vantaggi contemplati dalla legge 17 luglio 1963 sulla previdenza sociale per l'oltremare; ad avviso del Tribunal du travail, questa domanda non era pertinente, giacché l'attore, che aveva terminato la sua carriera nel Congo prima del 30 giugno 1960, era unicamente soggetto alle norme sulla previdenza sociale vigenti per le colonie. Tuttavia, con provvedimento 21 marzo 1967, l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer, convenuto nella causa principale, lo ammetteva a fruire dei vantaggi previsti dai decreti sull'assicurazione malattia ed invalidità degli impiegati del Congo e del Ruanda Urundi, per un periodo dapprima limitato a sei mesi (dall'8 febbraio al 31 luglio 1967) e successivamente prorogato di semestre in semestre fino al 31 dicembre 1973. Il 28 dicembre 1973 il convenuto comunicava all'attore la propria intenzione di cessare, a partire dal 1o gennaio 1974, la corresponsione delle prestazioni che gli erano state attribuite, giacché l'attore risiedeva in Italia fin dal 1960 ed era impossibile considerare tale residenza come temporanea. Il 26 febbraio 1974, l'attore citava il convenuto avanti il Tribunal du travail per ottenere il ripristino del suo diritto all'assegno d'invalidità.
paragrafo 3
Il Tribunal du travail di Bruxelles accertava che la controversia riguarda l'obbligo di residenza nel Belgio, nello Zaire, nel Ruanda Urundi, o in uno Stato con cui il Belgio abbia stipulato un accordo di reciprocità, e che il decreto 7 agosto 1952 pone quindi in essere una discriminazione tra i beneficiari delle proprie norme a motivo della residenza.
paragrafo 4
Il Tribunal du travail di Bruxelles ha quindi chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 5
1) Se l'art. 10, n. 1, 1o comma, del regolamento n. 1408/71 relativo alla revoca delle clausole di residenza si applichi al beneficiario di diritti a prestazioni acquisiti grazie ad un'attività subordinata svolta esclusivamente in un territorio associato, anche quando l'interessato, cittadino di uno Stato membro, risieda in uno Stato diverso da quello che deve pagare le prestazioni di previdenza sociale in relazione al periodo di lavoro svolto nel territorio associato; in altri termini, se l'art. 2, 2o comma, del decreto coloniale 7 agosto 1952, modificato dal successivo decreto 2 luglio 1956, sia incompatibile con il regolamento n. 1408/71 in quanto esige la residenza effettiva nel Belgio, nel Congo Belga, nel Ruanda Urundi, o in uno Stato con il quale sia stato concluso un accordo di reciprocità. 2) Se il lavoratore occupato in un territorio associato e soggetto, a suo tempo, alla particolare legislazione emanata da uno Stato membro per questo territorio e le persone che vi erano occupate, legislazione costituita nella fattispecie dal decreto coloniale 7 agosto 1952, vada considerato come un lavoratore che è o è stato assoggettato alla legislazione di uno Stato membro, nel senso di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 6
Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 15 settembre 1976.
paragrafo 7
Giusta l'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte le parti nella causa principale, e cioè il sig. Bozzone e l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer (OSSOM), e la Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Il sig. Walter Bozzone, attore nella causa principale, osserva che l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer sospendeva le prestazioni per attenersi all'orientamento assunto dalla Cour des comptes. Egli fa poi presente che il requisito della residenza stabilito da una precedente disciplina coloniale non può costituire ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ed in particolare all'applicazione dell'art. 51 del trattato; tutt'al più ci si potrebbe chiedere se un siffatto requisito possa esser giustificato dalla necessità di accertare lo stato di salute del beneficiario di prestazioni sociali. Le considerazioni di natura economica che hanno ispirato il legislatore belga del 1952 ed il fatto che il decreto richiamato sia stato adottato in un contesto coloniale non dovrebbero avere alcuna incidenza sull'applicazione della disciplina comunitaria. Ai sensi di quest'ultima, il sig. Bozzone va considerato come lavoratore migrante; egli deve quindi poter fruire dell'art. 10 del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, che esclude qualsiasi discriminazione a causa della residenza del beneficiario d'una prestazione nel territorio d'uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'ente debitore. Poiché, nel presente caso, trattasi di un ente belga (Office de sécurité social d'Outre-Mer), il fatto che il beneficiario abbia acquisito i propri diritti in forza di un'attività svolta nel Congo non osta all'applicazione del diritto comunitario.
paragrafo 2
Infine, il sig. Bozzone è un «lavoratore» nel senso dato da questa Corte a detta espressione, ossia un soggetto coperto dalla previdenza sociale, anche se attualmente egli non è più alle dipendenze di un datore di lavoro.
paragrafo 3
L'attore nella causa principale propone a questa Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles:
paragrafo 4
«1. L'art. 10, n. 1, 1o comma, del regolamento n. 1408/71 va applicato all'attore Bozzone, prescindendo dal luogo in cui questi ha esercitato la propria attività subordinata, essendo stato accertato che, in quanto cittadino di uno Stato membro della CEE, egli risiede nel territorio di uno degli Stati membri diverso da quello in cui ha sede l'ente debitore delle prestazioni sociali. 2. Il decreto del 7 agosto 1952, modificato da quello del 2 luglio 1956, è incompatibile col trattato di Roma e più precisamente col regolamento n. 1408/71 in quanto esso impone la condizione della residenza effettiva nel Belgio, nel Congo Belga, nel Ruanda Urundi o in uno Stato col quale sia stato stipulato un accordo di reciprocità. 3. Il lavoratore occupato in un territorio associato, e soggetto, a suo tempo, alle specifiche norme emanate da uno Stato membro per tale territorio, va considerato come un lavoratore sottoposto alla legislazione di uno Stato membro nel senso di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71.»
paragrafo 5
L'Office de sécurité d'Outre-Mer, convenuto nella causa principale, illustra in primo luogo le circostanze nelle quali la controversia è insorta e commenta le tesi sostenute dalle parti avanti al Tribunal du travail, nonché la sentenza pronunziata da detto giudice, il che gli consente di mettere il rilievo l'interesse delle questioni pregiudiziali: trattasi di accertare se una situazione come quella del caso di specie rientri nelle disposizioni del regolamento n. 1408/71 ovvero in quelle dell'art. 135 del trattato e delle convenzioni ivi richiamate; si deve d'altra parte accertare se la legislazione in materia previdenziale vigente per i territori d'oltremare vada considerata come «legislazione di uno [degli] … Stati membri» ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 6
Onde risolvere la questione del se il regolamento n. 1408/71 debba applicarsi ai lavoratori cittadini degli Stati membri che abbiano svolto la loro attività in un paese o territorio d'oltremare, l'Office richiama le sentenze di questa Corte (Non-nenmacher 92/63; Ciechelski 1/67; De Moor 2/67) che hanno definito l'obiettivo degli artt. 48-51 del trattato e, quindi, la finalità e la portata della disciplina d'attuazione. Detto obiettivo consiste nel favorire la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, non già nei paesi e territori d'oltremare; infatti, il criterio per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti non è esclusivamente quello della cittadinanza, ma si basa sul fatto che le attività rispetto alle quali il trattato intende favorire la mobilità dei lavoratori devono essere esercitate «all'interno della Comunità», come indicato nel titolo del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 7
La prima questione va quindi risolta nel senso che l'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non si applica al beneficiario di prestazioni acquisite grazie ad un'attività subordinata esercitata esclusivamente in un territorio associato, neppure quando tale beneficiario sia cittadino d'uno Stato membro e risieda nel territorio d'uno Stato membro diverso da quello cui incombe il versamento delle prestazioni previdenziali relative al lavoro svolto nel suddetto territorio associato. L'art. 2, 2o comma, del decreto 7 agosto 1952, modificato dal decreto 2 luglio 1956, non è quindi incompatibile con le disposizioni del regolamento n. 1408/71 per il fatto d'imporre la condizione della residenza effettiva nel Belgio, nel Congo Belga, nel Ruanda Urundi ovvero in uno Stato con cui sia stato stipulato un accordo di reciprocità.
paragrafo 8
Quanto al senso dell'espressione «legislazione di uno [degli] … Stati membri», di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, l'Office osserva che la legislazione da applicare nel caso di specie è «un decreto coloniale, emanato dal re dei belgi, legislatore ordinario della colonia», che farebbe parte del diritto interno dello Zaire se non fosse stato formalmente abrogato il 1o luglio 1960 dalle autorità di questo Stato.
paragrafo 9
Il legislatore belga si è limitato a garantire il versamento delle prestazioni dovute in forza d'una legislazione divenuta straniera, ma rimasta immutata. Stando così le cose, il decreto 7 agosto 1952 fa parte della «legislazione di uno [degli] … Stati membri» cui un lavoratore «e stato soggetto»? Il trattato, che pone a più riprese la distinzione tra gli «Stati membri» ed «i paesi o territori d'oltremare» (artt. 3 (k), 131, 136, 227), consente di concludere che quando il regolamento n. 1408/71 parla della «legislazione d'uno Stato membro», si intende far riferimento alla «legislazione vigente in tale Stato membro», per opporla a quella vigente in un paese o territorio che intrattiene relazioni particolari con detto Stato membro. La garanzia offerta da uno Stato membro non crea alcun diritto alle prestazioni e non può considerarsi come una legislazione cui il lavoratore sia o sia stato soggetto.
paragrafo 10
D'altro canto, la finalità delle norme relative alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, ed in particolare dell'art. 51, non consente di riconoscere al regolamento n. 1408/71 un ambito di applicazione più ampio di quello delle norme che ne costituiscono il fondamento.
paragrafo 11
La seconda questione va quindi risolta come segue:
paragrafo 12
«Il lavoratore occupato in un territorio associato e soggetto, a suo tempo, alle specifiche norme emanate da uno Stato membro per tale territorio e per le persone che vi erano occupate, non può essere considerato come un lavoratore che è o che è stato sottoposto alla legislazione di uno Stato membro, nel senso di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71».
paragrafo 13
La Commissione delle CC.EE. fa un'osservazione preliminare relativamente alla formulazione delle questioni sottoposte a questa Corte dal Tribunal du travail di Bruxelles e propone di invertire l'ordine delle questioni, poiché la soluzione della seconda condiziona quella della prima; d'altra parte, la prima questione dovrebbe far riferimento al complesso delle norme di diritto comunitario eventualmente applicabili, non già unicamente alle disposizioni del regolamento n. 1408/71. La Commissione propone che le questioni vengano formulate diversamente e cioè nel seguente modo:
paragrafo 14
«1. Se il lavoratore, occupato in un territorio associato e soggetto, a suo tempo, alla particolare legislazione emanata da uno Stato membro per questo territorio e le persone che vi erano occupate, legislazione costituita nella fattispecie dal decreto coloniale 7 agosto 1952, vada considerato come un lavoratore che è o è stato assoggettato alla legislazione di uno Stato membro, nel senso di cui all'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71. 2. Se le norme del diritto comunitario, ed in particolare l'art. 10, n. 1, 1o comma, del regolamento n. 1408/71, si applichino al beneficiario di diritti a prestazioni acquisiti grazie ad un'attività subordinata svolta esclusivamente in un territorio associato, anche quando l'interessato, cittadino di uno Stato membro, risieda in uno Stato diverso da quello che deve pagare le prestazioni di previdenza sociale in relazione al periodo di lavoro svolto nel territorio associato; in altri termini, se l'art. 2, 2o comma, del decreto coloniale 7 agosto 1952, modificato dal successivo decreto 2 luglio 1956, sia incompatibile col diritto comunitario ed in ispecie col regolamento n. 1408/71 in quanto esige la residenza effettiva nel Belgio, nel Congo Belga, nel Ruanda Urundi, o in uno Stato con il quale sia stato concluso un accordo di reciprocità».
paragrafo 15
Quanto alla prima parte della questione così modificata, la Commissione ritiene che il decreto 7 agosto 1952 rientri nell'ambito della legislazione coloniale emanata dalle autorità belghe e vigente nel Congo fino al 30 giugno 1960, vale a dire successivamente alla partenza dell'attore nella causa principale da questo territorio. Il decreto essendo stato poi retroattivamente abrogato nello Zaire, la legge belga di garanzia 16 giugno 1960 avrebbe assicurato la continuità del regime, come risulta dagli artt. 9 e 7 di detta legge. Queste disposizioni, incontestabilmente applicabili all'interessato, possono venir considerate come legislazione di uno Stato membro, tenuto conto dell'ambito di applicazione personale determinato dall'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 e della nozione di legislazione di cui all'art. 1, lett j), del medesimo regolamento. L'art. 4, che determina l'ambito d'applicazione materiale del regolamento, fornisce un elenco delle prestazioni, tra le quali quelle d'invalidità, espressamente menzionate; l'amplissima definizione dei regimi cui si applica il regolamento comprende senza difficoltà un decreto coloniale assimilabile alla legislazione ordinaria belga e comunque incorporato in quest'ultima dalla legge di garanzia 16 giugno 1960. Quanto agli argomenti relativi all'applicazione dell art. 51 del trattato alle sole situazioni previste dalle legislazioni degli Stati membri vigenti nell'ambito comunitario e nei territori espressamente assimilati, va sottolineato ch'essi sono contestabili; infatti:
paragrafo 16
la circostanza che l'art. 135 del trattato abbia previsto convenzioni che non sono state mai stipulate non potrebbe produrre il risultato che le garanzie comunitarie o nazionali siano prive di effetto; una tacita condizione restrittiva, che limiti l'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie dovrebbe essere chiaramente desumibile dai testi per poter essere applicata; orbene, l'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 viene definito mediante criteri personali e materiali (artt 2 e 4), e la nozione di territorio, non definita dall'art. 1, non appare se non in via sussidiaria in casi precisi (art. 2, n. 1; art. 3, n. 1) e ben definiti.
paragrafo 17
Nella giurisprudenza di questa Corte (Merluzzi 80/71) è già stata ammessa l'applicazione della disciplina comunitaria a lavoratori migranti che sono stati soggetti alla legislazione di un altro Stato membro in un territorio ex coloniale. Il luogo d'acquisto di eventuali diritti a prestazioni non influisce in alcun modo sul carattere di «legislazione nazionale» della disciplina che consente detto acquisto. La prima questione va risolta quindi affermativamente.
paragrafo 18
Ne consegue, ad avviso della Commissione, che anche la soluzione della seconda parte della questione, nella versione modificata, dev'essere affermativa. Basta attenersi al testo puro e semplice dell'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dal momento che quest'ultimo si applica nella fattispecie. Anche se questa Corte dovesse risolvere negativamente la prima questione, la soluzione della seconda dovrebbe comunque essere affermativa, in base al trattato medesimo, visto che gli artt. 48-51, escludono l'impozione o il mantenimento in vigore di qualsiasi clausola di residenza per la corresponsione di prestazioni spettanti in ragione dell'esercizio d'una attività subordinata.
paragrafo 19
Alla luce del complesso delle osservazioni esposte nella sua memoria, la Commissione considera che la soluzione delle questioni sottoposte a questa Corte potrebbe essere la seguente:
paragrafo 20
«1. L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso ch'esso riguarda i lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione d'uno Stato membro, anche nel caso in cui questa legislazione sia stata emanata per un territorio associato e per le persone che vi esercitano un'attività subordinata. 2. L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso ch'esso si applica ai diritti acquisiti in forza della legislazione d'uno Stato membro, anche nel caso in cui detta legislazione sia stata emanata per un territorio associato e per le persone che vi esercitavano un'attività subordinata.»

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
L'udienza si è tenuta l'8 febbraio 1977.
paragrafo 2
Il sig. Bozzone, con gli aw. Raymond Schüler e Robert Versteegh, del foro di Bruxelles, ha sviluppato gli argomenti già svolti nel corso della fase scritta ed ha insistito sul fatto che, a suo avviso, le norme applicate nella fattispecie rientravano nella legislazione belga, che si tratti del decreto del 1952 o della legge 17 luglio 1963; ciò è provato, sempre a suo dire, dalla competenza medesima del tribunale che ha effettuato il rinvio a questa Corte. Del resto, lo stesso trattato CEE, vigente fra l'Italia ed il Belgio, potrebbe a rigore valere quale «accordo di reciprocità» richiesto dall' OSSOM.
paragrafo 3
L'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer, con l'avv. prof. Michel Waelbroeck, del foro di Bruxelles, ha insistito sul fatto che l'ambito di applicazione territoriale delle norme comunitarie, in mancanza di norme espresse, non poteva essere arbitrariamente esteso. La sentenza Merluzzi verterebbe su un diverso caso di specie, in cui poteva applicarsi un testo preciso. Infine, esso ha osservato che norme comunitarie, armonizzate in funzione dello stato delle legislazioni europee e di situazioni locali, non potevano essere estese a situazioni createsi nei territori d'oltremare, in cui rimane integra la diversità delle legislazioni in passato e tuttora vigenti.
paragrafo 4
La Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. R. Baeyens, in qualità di agente, assistito dalla signora D. Sorasio-Allo, del suo ufficio legale, ha particolarmente insistito sul fatto che la legge di garanzia in forza della quale l'OSSOM era attualmente debitore della pensione nei confronti del sig. Bozzone, era una legge belga, e che il versamento di ogni prestazione previdenziale dovuta da un ente d'uno Stato membro al cittadino di uno degli Stati della Comunità escludeva, stando ai testi vigenti ed alla costante giurisprudenza di questa Corte, qualsiasi condizione relativa alla residenza.
paragrafo 5
Ai quesiti posti da questa Corte, l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer ha risposto come segue:
paragrafo 6
il 60-70 % dei fondi degli uffici coloniali sono stati acquisiti dallo Zaire e trasferiti, per il 30-40 %, a nuovi enti belgi istituiti per continuare ad amministrare i capitali rimpatriati; la nozione di legislazione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1408/71, deve intendersi nel senso ch'essa si riferisce alla «legislazione cui i lavoratori sono stati sottoposti nei territori metropolitani, ed in ispecie nei territori europei, o fors'anche alla legislazione cui questi lavoratori sono soggetti nei territori europei, ma in forza di prestazioni acquisite nella Comunità».
paragrafo 7
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 9 marzo 1977.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 6 settembre 1976, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre successivo, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni onde accertare: 1) Se l'art. 10, n. 1, 1o comma, del regolamento n. 1408/71 relativo alla revoca delle clausole di residenza si applichi al beneficiario di diritti a prestazioni acquisiti grazie ad un'attività subordinata svolta esclusivamente in un territorio associato, anche quando l'interessato, cittadino di uno Stato membro, risieda in uno Stato diverso da quello che deve pagare le prestazioni di previdenza sociale in relazione al periodo di lavoro svolto nel territorio associato; in altri termini, se l'art. 2, 2o comma, del decreto coloniale 7 agosto 1952, modificato dal successivo decreto 2 luglio 1956, sia incompatibile con il regolamento n. 1408/71 in quanto esige la residenza effettiva nel Belgio, nel Congo Belga, nel Ruanda Urundi, o in uno Stato con il quale sia stato concluso un accordo di reciprocità. 2) Se il lavoratore occupato in un territorio associato e soggetto, a suo tempo, alla particolare legislazione emanata da uno Stato membro per questo territorio e le persone che vi erano occupate, legislazione costituita nella fattispecie dal decreto coloniale 7 agosto 1952, vada considerato come un lavoratore che è o è stato assoggettato alla legislazione di uno Stato membro, nel senso di cui all'art. 2. n. 1, del regolamento n. 1408/71.
punto 2
Le questioni sono state sollevate nell'ambito di un'azione giudiziaria promossa da un lavoratore italiano residente in Italia avverso un ente previdenziale belga e diretta all'annullamento del rifiuto di quest'ultimo di versare all'attore prestazioni d'invalidità sulla base dei periodi assicurativi da esso maturati nell'ex Congo Belga, oggi Repubblica dello Zaire.
punto 3
Tale rifiuto veniva giustificato col fatto che, in forza del decreto richiamato dal giudice nazionale — decreto cui l'attore nella causa principale era stato soggetto e le cui disposizioni pertinenti al caso di specie sono confermate da una legge belga — potevano fruire di siffatte prestazioni solo coloro che effettivamente risiedessero nel Belgio o in una delle ex colonie belghe.
punto 4
Secondo l'art. 2, n. 1, del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408 (GU n. L 149, pag. 2) questo si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri.
punto 5
Tenuto conto di tale testo, va invertito l'ordine delle questioni sottoposte a questa Corte, giacché nell'ipotesi in cui non potesse considerarsi che l'attore — del quale non vengono contestati gli status di lavoratore e di cittadino di uno Stato membro — è od è stato «soggetto alla legislazione di uno Stato membro», il suo caso non rientrerebbe nella normativa comunitaria e di conseguenza la prima questione diverrebbe priva di oggetto.
punto 6
Va quindi accertato, in primo luogo, la portata della nozione «legislazione di uno Stato membro».
punto 7
Il convenuto nella causa principale sostiene che con l'espressione «legislazione di uno Stato membro» va intesa la «legislazione vigente in tale Stato membro per opporla a quella vigente in un paese o territorio che intrattiene relazioni particolari con detto Stato membro».
punto 8
Da questa interpretazione, esso desume che la normativa comunitaria s'applica esclusivamente ai territori metropolitani degli Stati membri.
punto 9
Al fine d'interpretare il termine «legislazione» va fatto riferimento all'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71, in cui si precisa che tale termine indica «per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale» di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, articolo quest'ultimo che determina l'ambito materiale del regolamento e contempla fra l'altro le prestazioni d'invalidità, oggetto della pretesa dell'attore.
punto 10
Questa definizione si caratterizza per il suo contenuto ampio, che comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adottati da Stati membri, e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia.
punto 11
È alla luce di questa premessa che va accertato se provvedimenti come quelli contemplati dal giudice nazionale rientrino nella nozione di «legislazione (d'uno Stato membro)» ai sensi degli artt. 1, lett. j), e 2, n. 1, del regolamento.
punto 12
Dal fascicolo risulta che l'interessato ha anzitutto fruito del decreto 7 agosto 1952 sull'assicurazione malattia ed invalidità degli impiegati coloniali, in forza del quale gli veniva attribuita una pensione di invalidità.
punto 13
Tale regime assicurativo veniva mantenuto in vigore e i diritti acquisiti in forza di esso venivano confermati dalla legge belga 16 giugno 1960, che garantisce la continuità del regime instaurato dal suddetto decreto 7 agosto 1952.
punto 14
Detta legge non si limita, d'altro canto, a garantire le prestazioni acquisite in forza del regime del decreto, ma, attraverso modifiche ulteriori, lo integra prevedendo l'attribuzione di prestazioni complementari (art. 5 bis) e l'adegua fra l'altro al costo della vita secondo le norme vigenti nel Belgio (art. 11 in fine).
punto 15
Stando così le cose, il complesso di queste disposizioni costituisce una «legislazione nazionale» ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
punto 16
Infine, negli allegati del regolamento, non è prevista alcuna particolare modalità d'attuazione per la legislazione di cui trattasi.
punto 17
Da queste considerazioni risulta che la seconda questione posta dal Tribunal du travail di Bruxelles va risolta dichiarando che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dev'esser interpretato nel senso ch'esso si applica ai lavoratori che sono stati o sono soggetti al regime assicurativo istituito dal decreto 7 agosto 1952 e di cui la legge belga 16 giugno 1960 garantisce la continuità.
punto 18
Quanto alla prima questione, è sufficiente rilevare che, a termini dell'art. 10, n. 1, 1o comma, «salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità … acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice».
punto 19
Il regolamento non contiene alcuna disposizione in deroga a detto articolo per casi come quello in esame.
punto 20
Pertanto, la soluzione non può essere che affermativa.
punto 21
La prima questione posta dal Tribunal du travail di Bruxelles va quindi risolta nel senso che, in mancanza di espresse disposizioni in contrario, la revoca delle clausole di residenza di cui all'art. 10, n. 1, 1o comma, del regolamento n. 1408/71 si applica nel caso di un beneficiario di prestazioni garantite dalla legislazione di uno Stato membro e relative ad un'attività subordinata svolta esclusivamente in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con uno Stato membro, anche quando l'interessato, cittadino di uno Stato membro, risieda in uno Stato diverso da quello che deve pagare le prestazioni di previdenza sociale in relazione al periodo di lavoro svolto nel suddetto territorio.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
22/23 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Bruxelles con sentenza 6 settembre 1976, dichiara: 1o L'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso ch'esso s'applica ai lavoratori che sono stati o sono soggetti al regime assicurativo istituito dal decreto 7 agosto 1952 e di cui la legge belga 16 giugno 1960 garantisce la continuità. 2o In mancanza di espresse disposizioni in contrario, la revoca delle clausole di residenza di cui all'art. 10, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 1408/71 si applica nel caso di un beneficiario di prestazioni garantite dalla legislazione di uno Stato membro e relative ad un'attività subordinata svolta esclusivamente in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con uno Stato membro, anche quando l'interessato, cittadino di uno Stato membro, risieda in uno Stato diverso da quello che deve pagare le prestazioni di previdenza sociale in relazione al periodo di lavoro svolto nel suddetto territorio.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 marzo 1977. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze