Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 30/04/1982 (Rv. 420590 - 01)
POSSESSO - COMPOSSESSO - ASSOGGETTAMENTO DELLA COSA, DA PARTE DEL COMPOSSESSORE, A PROPRIO ESCLUSIVO VANTAGGIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ALTRO COMPOSSESSORE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
POSSESSO - COMPOSSESSO - ASSOGGETTAMENTO DELLA COSA, DA PARTE DEL COMPOSSESSORE, A PROPRIO ESCLUSIVO VANTAGGIO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELL'ALTRO COMPOSSESSORE - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI.*
Nel caso di compossesso, l'assoggettamento della cosa, da parte di uno dei compossessori, a proprio esclusivo vantaggio legittima lo altro, cui sia stato impedito di esercitare il suo concorrente potere di fatto sulla cosa medesima, ad esperire, nei confronti dello spoliator, l'Azione di reintegrazione, nell'esaminare la quale il giudice deve, di norma, escludere ogni Rilevanza ai titoli dei quali ciascuno deriva il proprio diritto, limitando l'indagine all'Esercizio di fatto dello stesso. (V 4948/81, mass n 415719; (V 6238/80, mass n 409969; (V 1499/74, mass n 369615; (V 3479/72, mass n 361377; (V 2902/71, mass n 354141; (V 2630/68, mass n 335134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)