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Sez. 2, Sentenza n. 2630 del 22/07/1968 (Rv. 335134 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - ELEMENTO MATERIALE - COMPOSSESSO - ESTREMI- FATTISPECIE IN TEMA DI MANOMISSIONI OPERATE DA UN CONDOMINO A CARICO DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI DI ILLUMINAZIONE DELLE SCALE E DI EROGAZIONE DELL'ACQUA.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335134-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE - ELEMENTO MATERIALE - COMPOSSESSO - ESTREMI- FATTISPECIE IN TEMA DI MANOMISSIONI OPERATE DA UN CONDOMINO A CARICO DEGLI IMPIANTI CONDOMINIALI DI ILLUMINAZIONE DELLE SCALE E DI EROGAZIONE DELL'ACQUA.*

Lo spoglio nel compossesso si realizza quando uno dei compossessori, alteri, senza il consenso degli altri compossessori, lo stato di fatto in pregiudizio di questi ultimi compiendo nel suo esclusivo vantaggio, mediante violenza o clandestinita, innovazioni nella cosa composseduta in modo da sostituire l'oggetto del compossesso qual'era in origine con altro, cosi impedendo o restringendo il godimento a ciascun compossessore spettante pro indiviso sulla cosa comune. Conseguentemente, commette spoglio il condomino, che, di sua iniziativa, deriva una deviazione a suo uso esclusivo dall'impianto elettrico condominiale destinato a dar luce alle scale, spostandone in casa propria l'interruttore di comando e togliendone cosi agli altri condomini la possibilita di servirsene e che - sempre di sua iniziativa - manometta l'impianto condominiale per l'erogazione dell'acqua, spostandone i cassoni di raccolta, alterandone il sistema di distribuzione e privandone gli altri condomini per un certo periodo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)