Sez. L, Sentenza n. 15690 del 13/12/2000 (Rv. 542603 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Società in nome collettivo - Qualificabilità come impresa artigiana - Condizioni.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
L'art. 3, comma secondo, della legge n. 443 del 1985 - secondo il quale la società in nome collettivo può essere considerata impresa artigiana solo a condizione che la maggioranza dei soci "svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo" - deve essere inteso nel senso che la maggioranza dei soci deve prestare attività personale manuale nel processo produttivo, anche se non in modo esclusivo o prevalente. Ne consegue che la sola prestazione di attività amministrativa non rileva ai fini della qualificazione artigiana della società in nome collettivo.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Cod. Civ. art. 2291
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)