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Sez. L, Sentenza n. 26992 del 22/12/2009 (Rv. 611966 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Società in nome collettivo - Qualificabilità come impresa artigiana - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611966-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

La società in nome collettivo può essere considerata impresa artigiana, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 8 agosto 1985, n. 443, solo a condizione che la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza attività personale.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)