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Sez. L, Sentenza n. 3340 del 21/05/1981 (Rv. 413915 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORGANIGRAMMA AZIENDALE PREVEDENTE UNA PLURALITA DI DIRIGENTI - SPETTANZA IN CONCRETO DELLA RELATIVA QUALIFICA O DI QUELLA DI IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1981-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413915-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ORGANIGRAMMA AZIENDALE PREVEDENTE UNA PLURALITA DI DIRIGENTI - SPETTANZA IN CONCRETO DELLA RELATIVA QUALIFICA O DI QUELLA DI IMPIEGATO CON FUNZIONI DIRETTIVE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*

Anche quando l'organizzazione dell'azienda sia tale da richiedere una pluralita di dirigenti con distribuzione dei compiti, la relativa qualifica - ancorche nella posizione di cosiddetta 'dirigente minorè, che in quella rientra spetta al prestatore di lavoro il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza ed i poteri di iniziativa e di responsabilita che comportano, gli consentano, sia pure nell'osservanza delle direttive di carattere generale del datore di lavoro e delle esigenze connesse alla struttura ed alla funzionalita dell'azienda, di imprimere un indirizzo ed un orientamento a tutta l'attivita di essa od a quella di uno dei maggiori rami o settori in cui si articola, in modo da dare un autonomo contributo all'organizzazione amministrativa e tecnica dell'azienda stessa. Rispetto al dirigente, l'impiegato con funzioni direttive si caratterizza per la preposizione ad un determinato ufficio o servizio e per l'attuazione, con circoscritti poteri di supremazia gerarchica, delle direttive generali dello imprenditore o dei dirigenti dell'azienda in un ramo o servizio di questa. L'accertamento di fatto posto a base dell'inquadramento, operato dal giudice del merito, non e censurabile in Sede di legittimita se sorretto da adeguata e corretta motivazione. (Conf 3518/80, mass n 407353; (Conf 1045/80, mass n 404510; (Conf 4891/78, mass n 394598; (Conf 508/78, mass n 389805; (Conf 2996/77, mass n 386554).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)