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Sez. 1, Sentenza n. 1045 del 13/02/1980 (Rv. 404510 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - DIFFERENZA RISPETTO ALL'IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA O CON FUNZIONI DIRETTIVE.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404510-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - DIFFERENZA RISPETTO ALL'IMPIEGATO DI PRIMA CATEGORIA O CON FUNZIONI DIRETTIVE.*

La qualifica di dirigente spetta al prestatore di lavoro il quale, operando su un piano di supremazia gerarchica ed in stretta collaborazione con il titolare dell'impresa, sia in concreto investito di funzioni che, per la loro ampiezza e l'autonomia dei connessi poteri di iniziativa e di discrezionalita, gli consentono, sia pure nel quadro delle direttive generali del datore di lavoro, d'imprimere un orientamento, all'interno ed all'esterno verso i terzi, a tutta l'attivita dell'azienda o a quella di uno dei settori o rami in cui questa si articola, influenzando cosi l'intero ciclo produttivo. Rispetto al dirigente, l'impiegato di prima categoria o con funzioni direttive si caratterizza per la preposizione ad un ramo o servizio dell'impresa e per l'attuazione, con poteri di supremazia gerarchica, delle direttive generali dell'imprenditore o del dirigente di una parte autonoma dell'impresa. (Conf 3537/78, mass n 393032; (Conf 3135/78, mass n 392588).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)