Sez. 6, Sentenza n. 885 del 09/05/1967 Ud. (dep. 21/06/1967) Rv. 104713 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITA E DIVIETO DI ASSUNZIONE - CARATTERE ECCEZIONALE DEL DISPOSTO - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI UN REATO CONNESSO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: IMPUTATI IN SENSO PROPRIO E NEI CUI CONFRONTI SIA STATA INIZIATA L'AZIONE PENALE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITA E DIVIETO DI ASSUNZIONE - CARATTERE ECCEZIONALE DEL DISPOSTO - IMPUTATI DELLO STESSO REATO O DI UN REATO CONNESSO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: IMPUTATI IN SENSO PROPRIO E NEI CUI CONFRONTI SIA STATA INIZIATA L'AZIONE PENALE.*
La norma contenuta nell'art 348, terzo comma, cod proc pen ha carattere eccezionale, perche limita la generale capacita di testimoniare; pertanto deve essere interpretata restrittivamente e non puo essere applicata oltre i casi in essa considerati. Conseguentemente la incapacita a testimoniare di coloro che sono imputati dello stesso reato, o di un reato connesso, colpisce esclusivamente quelli che hanno assunto la qualita di imputati in senso proprio in uno dei modi tassativamente indicati dall'art 78, prima parte, cod proc pen, cioe per essere stati posti in istato di arresto a disposizione dell'autorita giudiziaria, o per essere stato loro attribuito il reato in un atto qualsiasi del procedimento. Per Atti del procedimento non vanno intesi tutti quelli che comunque possono acquistare Rilevanza ai fini del processo, ma soltanto quelli con cui l'autorita competente inizi l'Azione penale ed esplichi una attivita diretta al perseguimento degli scopi di questa. (Conf, senza l'espressa menzione della necessita dell'Esercizio dell('Azione penale, 100143, anno 1966; e, in genere, 104515, anno 1967; (102336, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)