Sez. 6, Sentenza n. 832 del 26/11/1982 Ud. (dep. 29/01/1983) Rv. 157178 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - IMPUTATI DI UNO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPUTATO - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - INCAPACITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE - IMPUTATI DI UNO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - ASSUNZIONE DELLA QUALITÀ DI IMPUTATO - NECESSITÀ.*
Il divieto di assunzione come testimone degli imputati dello stesso reato o di un reato connesso, previsto dall'art. 348 comma terzo cod. proc. pen., si riferisce alla posizione di colui che abbia acquisito la qualità di imputato nei modi fissati dall'art. 78 cod. proc. pen. e cioè di colui che sia posto in istato di arresto o di colui al quale sia stato attribuito il reato in un qualsiasi atto del procedimento. (Conf mass n 152775; (Conf mass n 146385; (Conf mass n 145935; (Conf mass n 134462; (Conf mass n 123683; (Conf mass n 112122; (Conf mass n 111756; (Conf mass n 104713 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)