diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1939 del 19/06/1972 (Rv. 359037 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA EX LEGGI N 26 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - CONDIZIONI - INCOMPLETA DENUNZIA - DECORRENZA - DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 26 DEL 1961 - ESIGIBILITA ANTERIORE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359037-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - COMPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA EX LEGGI N 26 DEL 1961 E N 147 DEL 1962 - CONDIZIONI - INCOMPLETA DENUNZIA - DECORRENZA - DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 26 DEL 1961 - ESIGIBILITA ANTERIORE DELL'IMPOSTA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*

Gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n 26, e dalla legge interpretativa 28 marzo 1962, n 147, sono dovuti, con decorrenza dalla entrata in vigore della prima di dette leggi, sull'importo dell'imposta complementare di successione per effetto dell'incompleta denuncia del valore dei beni relitti, ancorche l'imposta principale fosse gia esigibile anteriormente al 16 marzo 1961. (V 2273'70 mass n 348453; 2274'70 mass n 348454).*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)