Sez. L, Sentenza n. 3217 del 02/04/1987 (Rv. 452280 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - ESERCIZIO DELLE MANSIONI DI MACCHINISTA DI FERROVIA PER DUE ANNI CONSECUTIVI NELL'ULTIMO TRIENNIO DOPO IL CONSEGUIMENTO DA ALMENO TRE ANNI DELLA RELATIVA ABILITAZIONE - DIRITTO ALLA SUPERIORE QUALIFICA DI MACCHINISTA - SUSSISTENZA - DIRITTO PER DETTO PERIODO A DIFFERENZE RETRIBUTIVE - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - ESERCIZIO DELLE MANSIONI DI MACCHINISTA DI FERROVIA PER DUE ANNI CONSECUTIVI NELL'ULTIMO TRIENNIO DOPO IL CONSEGUIMENTO DA ALMENO TRE ANNI DELLA RELATIVA ABILITAZIONE - DIRITTO ALLA SUPERIORE QUALIFICA DI MACCHINISTA - SUSSISTENZA - DIRITTO PER DETTO PERIODO A DIFFERENZE RETRIBUTIVE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, l'Esercizio - da parte di un agente con qualifica di fuochista - delle mansioni di macchinista di ferrovia con carattere di prevalenza per due anni consecutivi nell'ultimo triennio dopo il conseguimento della relativa abilitazione alla guida dei mezzi di trazione da almeno tre anni, comporta a norma dell'art. 1 legge 1 febbraio 1978 n. 30 il diritto all'avanzamento alla superiore qualifica di macchinista, ma non il diritto per il suddetto periodo a differenze retributive, spettando queste esclusivamente nell'ipotesi che il fuochista eserciti le dette mansioni senza quelle condizioni previste per l'attribuzione della qualifica di macchinista. (V 2292/86, mass n 445425).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)