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Sez. L, Sentenza n. 511 del 25/01/1986 (Rv. 444107 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE DALL'IMPUTAZIONE DEL FATTO DETERMINANTE L'INFORTUNIO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444107-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO ASSOLTO PER INSUFFICIENZA DI PROVE DALL'IMPUTAZIONE DEL FATTO DETERMINANTE L'INFORTUNIO - AMMISSIBILITÀ.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 giugno 1981 n. 102 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, l'Inail può agire in regresso nei confronti del datore di lavoro anche quando il processo penale promosso contro quest'ultimo (o un suo dipendente), per il fatto dal quale l'infortunio del lavoratore assistito è derivato, si sia concluso con sentenza di assoluzione per insufficienza di prove.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)