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Sez. 2, Sentenza n. 9466 del 11/06/2012 (Rv. 622646 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - DIFETTO DI FORMA DEI TESTAMENTI ORDINARI - ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE | Decorrenza del termine prescrizionale quinquennale - Esecuzione anche parziale delle disposizioni del testatore - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622646-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - DIFETTO DI FORMA DEI TESTAMENTI ORDINARI - ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione di cinque anni, che l'art 606, secondo comma, cod. civ. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all'eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo "status" dei chiamati all'eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l'azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall'esecuzione anche parziale dell'atto di ultima volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 590, Cod. Civ. art. 606 com. 2, Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)