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Sez. 2, Sentenza n. 2585 del 14/08/1962 (Rv. 253842 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - FORME IN GENERE - TESTAMENTO OLOGRAFO - DIFETTI DI FORMA - IMPUGNAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1962-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253842-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - FORME IN GENERE - TESTAMENTO OLOGRAFO - DIFETTI DI FORMA - IMPUGNAZIONE - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA.*

La decorrenza del termine di cinque anni che l'art 606 cod civ stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di Forma diversi dalla Mancanza di autografia o di sottoscrizione, e riferita al giorno in cui e stata data anche da uno soltanto dei chiamati alla eredita esecuzione alle Disposizioni testamentarie. Ne e necessario, perche abbia inizio la prescrizione dell'Azione di annullamento, che siano eseguite tutte le Disposizioni del testatore, bastando anche la esecuzione di una o di alcune di esse, altrimenti la situazione giuridica che inerisce allo status dei chiamati all'eredita e alla qualita stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando al breve termine dei cinque anni dalla esecuzione anche parziale dell'atto di ultima volonta l'Azione di chiunque abbia interesse ad impugnarlo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)