diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21833 del 20/09/2017 (Rv. 645415 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Comportamento determinante pregiudizio giuridico e non solo economico - Perdita del diritto di surrogazione o di regresso – Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645415-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE

Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l’impiego da parte del creditore delle somme ricavate dalla liquidazione di titoli dell’obbligato principale costituiti in pegno, al fine di ridurre la sua esposizione debitoria, potesse costituire condotta idonea a determinare la liberazione dei fideiussori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)