diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22775 del 25/09/2018 (Rv. 650895 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE | Comportamento determinante pregiudizio giuridico - Necessità - Accordo transattivo del creditore con un terzo - Liberazione del bene dall’ipoteca - Conseguenza - Liberazione del fideiussore - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650895-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE

L'accordo transattivo intervenuto tra creditore e terzo, che comporti l'estinzione dell'ipoteca posta a garanzia del credito, ha come conseguenza la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell'art. 1955 c.c., perché tale accordo integra un comportamento dal quale deriva un pregiudizio giuridico, non solo economico, sofferto dal fideiussore, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)