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Sez. L, Sentenza n. 8711 del 16/08/1993 (Rv. 483455 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione | Rituale introduzione del ricorso - Denuncia di altri vizi o ripetizione delle stesse censure nel termine - Preclusione - Presenza di vizi incidenti su detta introduzione - Consumazione dell'impugnazione - Condizioni - Proposizione di un nuovo ricorso - Termine breve per impugnare - Operatività - Decorrenza - Termini stabiliti per il ricorso incidentale - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1993-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483455-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Consumazione dell'impugnazione

Solo la rituale introduzione del ricorso preclude al ricorrente, anche se il termine di impugnazione non è ancora scaduto, di denunciare altri vizi o di ripetere le stesse censure con un nuovo ricorso, mentre, in presenza di vizi incidenti su detta introduzione, il diritto di impugnazione in cassazione non può ritenersi consumato fino a quando non intervenga una pronunzia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, con conseguente possibilità di proposizione di un nuovo ricorso, in sostituzione di quello viziato, sempre che siano osservati i requisiti di legge, ivi compresa l'osservanza del termine breve per impugnare, decorrente dalla data di notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione costituisce equipollente - al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante - della notificazione della sentenza, e restando, invece, esclusa la possibilità di assoggettamento della nuova impugnazione ai termini stabiliti per il ricorso incidentale, computati con riguardo alla notificazione del ricorso da rinnovare, poiché la potenziale inammissibilità di quest'ultimo lo rende inidoneo alla produzione di quell'effetto di costituzione e pendenza del giudizio di impugnazione, cui segue la necessaria osservanza dell'incidentalità per tutte le successive impugnazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)