Sez. 1, Sentenza n. 9415 del 07/09/1995 (Rv. 493941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - In genere - Notificazione del ricorso per cassazione non preceduta da notificazione della sentenza - Equivalenza a quest'ultima operazione - Conseguenze - Termine per la rinnovazione in ordine al ricorso non depositato - Decorrenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Ai fini della rinnovazione di una impugnazione inammissibile (nella specie, per mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio di cui all'art. 369 cod. proc. civ.), la notifica della prima impugnazione equivale, agli effetti della decorrenza del termine ex art. 325 cod. proc. civ., alla notifica della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)