Sez. 3 - , Sentenza n. 31609 del 19/04/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 276046 - 01
PROVE - INUTILIZZABILITÀ | Incidente probatorio disposto in udienza preliminare ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l’esame di minore vittima di abusi sessuali – Mancata valutazione della non rinviabilità della prova - Inutilizzabilità o nullità della prova – Esclusione – Ragioni.
PROVE - INUTILIZZABILITÀ
In tema di prove, le dichiarazioni testimoniali rese, nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., da persona minorenne in sede di incidente probatorio disposto in udienza preliminare, sono utilizzabili ai fini della decisione del giudizio dibattimentale e non inficiate da alcuna nullità, anche se, all'atto della loro assunzione, non siano sussistite, né siano state indicate, circostanze da cui inferire la non rinviabilità della prova al dibattimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per le prove assunte con incidente probatorio, l'inutilizzabilità è contemplata solo relativamente agli imputati i cui difensori non abbiano partecipato alla loro assunzione, e che non sussiste alcuna nullità, né di ordine generale, in assenza della violazione del diritto di difesa, né relativa, stante il principio di tipicità delle nullità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)