Sez. 3 - , Sentenza n. 47572 del 10/10/2019 Cc. (dep. 22/11/2019) Rv. 277756 - 01
NULLITÀ - ATTI ABNORMI | Incidente probatorio ex art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen. - Richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa - Rigetto per la previa necessaria assunzione di sommarie informazioni testimoniali dalla stessa - Abnormità.
NULLITÀ - ATTI ABNORMI
È abnorme il provvedimento di rigetto della richiesta di assunzione della testimonianza della persona offesa nelle forme dell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché non preceduta dall'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da parte della medesima persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che esigere la previa acquisizione delle predette sommarie informazioni, ai fini dell'ammissione dell'incidente probatorio, equivarrebbe a frustrare la "ratio" della norma, che mira ad impedire la cd. vittimizzazione secondaria, intento espresso anche dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, che consente al pubblico ministero di derogare all'obbligo ivi previsto di ascoltare nel termine di tre giorni il denunciante o querelante ovvero la persona offesa, quando sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)