Sez. 3, Sentenza n. 1028 del 19/02/1981 (Rv. 411563 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - DICHIARAZIONE RELATIVA - EFFETTUAZIONE DAL RAPPRESENTANTE DELL'AVENTE DIRITTO - PROCURA - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - DICHIARAZIONE RELATIVA - EFFETTUAZIONE DAL RAPPRESENTANTE DELL'AVENTE DIRITTO - PROCURA - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*
Poiche la dichiarazione di riscatto, di cui all'art 8 della legge n 590 del 1965, da parte dell'affittuario coltivatore diretto, costituisce un negozio unilaterale ricettizio, volto ad assicurare al retraente la stessa posizione che avrebbe avuto qualora fosse stato posto nella possibilita di esercitare il diritto di prelazione, il relativo procedimento di riscatto si realizza interamente nel campo negoziale, con la conseguente necessita - concernendo un bene immobile - della Forma scritta anche per il conferimento della procura nel caso che la dichiarazione di riscatto sia effettuata dal rappresentante. (V 1021/70, mass n 346563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1392, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)