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Sez. 3, Sentenza n. 1021 del 14/04/1970 (Rv. 346563 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PICCOLA PROPRIETA CONTADINA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL FONDO A TITOLO ONEROSO - DIRITTO DI RISCATTO DI CUI ALL'ART 8, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESERCIZIO - MODALITA - RIMBORSO NEL TERMINE DEL PREZZO E DELLE SPESE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346563-01

CONTRATTI AGRARI - PICCOLA PROPRIETA CONTADINA - IN GENERE - TRASFERIMENTO DEL FONDO A TITOLO ONEROSO - DIRITTO DI RISCATTO DI CUI ALL'ART 8, COMMA QUINTO, DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - ESERCIZIO - MODALITA - RIMBORSO NEL TERMINE DEL PREZZO E DELLE SPESE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In caso di trasferimento del fondo a titolo oneroso, per l'Esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art 8, comma quinto, della legge 26 maggio 1965, n 590, e necessario che il coltivatore, entro il termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, comunichi all'acquirente, in Forma scritta, personalmente a mezzo di procuratore speciale, munito di procura, pur essa redatta per iscritto la sua volonta di acquistare il fondo, mediante il rimborso del prezzo pagato dallo stesso acquirente e delle spese da lui legittimamente fatte per l'acquisto. Tuttavia, il coltivatore che intenda esercitare il riscatto, non e tenuto, in applicazione analogica dell'art 1503 cod civ, ad eseguire nel suddetto termine anche tale rimborso o, in caso di rifiuto, ad effettuare l'offerta reale delle relative somme entro otto giorni dalla scadenza dello stesso termine. Anche all'Esercizio del riscatto, sono, infatti, applicabili le norme di cui ai commi sesto e settimo del citato art 8 che attribuiscono al coltivatore, per il caso di Esercizio della prelazione, il diritto di eseguire i rimborsi entro il termine di tre mesi e prevedono la sospensione di questo termine, nel caso di concessione del mutuo di cui all'art 1 della legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1503, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 1, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)