Sez. 1 - , Sentenza n. 36008 del 03/07/2019 Ud. (dep. 13/08/2019) Rv. 276814 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio – Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. – Natura – Norma processuale – Applicabilità alle sole elezioni di domicilio compiute dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 – Conseguenze.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
In tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, l'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 24, della legge 23 giugno 2017, n. 103, avendo natura di norma processuale, si applica soltanto alle elezioni di domicilio compiute dopo l'entrata in vigore della novella, cosicché seguitano ad essere legittime le notificazioni effettuate all'imputato nel domicilio eletto anteriormente alla citata legge presso il difensore d'ufficio, pur senza l'assenso di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 4, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)