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Sez. 1 - , Sentenza n. 52650 del 26/10/2018 Ud. (dep. 22/11/2018) Rv. 274549 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio – Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. – Natura – Norma processuale – Applicabilità alle sole elezioni di domicilio compiute dopo l’entrata in vigore della l. n. 103 del 2017 – Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274549-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

In tema di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, il disposto dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 24, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha natura di norma processuale e, pertanto, in difetto di un'espressa disciplina transitoria, alla stregua del principio "tempus regit actum", si applica soltanto alle elezioni di domicilio compiute dopo l'entrata in vigore della novella, mentre quelle compiute prima conservano validità ed efficacia in conformità alla normativa precedente, con la conseguenza che seguitano ad essere legittime le notificazioni effettuate all'imputato nel domicilio eletto, anteriormente alla l. n. 103 del 2017, presso il difensore d'ufficio, pur senza l'assenso di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)