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Sez. 1, Sentenza n. 1096 del 16/05/1962 (Rv. 251824 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - MANDATO IN REM PROPRIAM - FALLIMENTO DEL MANDANTE - NON SI ESTINGUE - REVOCABILITA DA PARTE DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1962-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251824-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - MANDATO IN REM PROPRIAM - FALLIMENTO DEL MANDANTE - NON SI ESTINGUE - REVOCABILITA DA PARTE DEL CURATORE.*

L'Estinzione del mandato, in conseguenza del sopravvenuto fallimento del mandante si verifica, ai sensi dell'art 78 della legge fallimentare, soltanto nell'ipotesi di mandato semplice, conferito nel solo interesse del mandante, e non anche di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o del terzo. Non puo, peraltro negarsi al curatore, che subentra al fallito nel predetto contratto di mandato, in rem propriam il diritto di revoca previsto dall'art 1723 cod civ non solamente quando la revocabilita sia pattuita, ma anche per giusta causa, la quale, nella multiforme varieta del contenuto che il mandato in rem propriam puo assumere, o puo essere ricercata nell'impossibilita da parte del mandatario di disporre dei beni fallimentari al di fuori e oltre gli stretti limiti resi necessari dal soddisfacimento dei diritti del mandatario stesso o del terzo, tutelato dalla norma e dal contratto, ovvero puo scaturire dalla valutazione delle menzionate esigenze della procedura nell'interesse della massa dei creditori, valutazione affidata agli organi fallimentari. (Conf 4057/56, 3284/59, 3032/33).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78, Legge Falliment. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)