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Sez. 2, Sentenza n. 4431 del 20/03/2012 (Rv. 621434 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Art. 33 della legge reg. Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11 - Divieto di edificazione nelle aree boschive - Deroghe - Costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi - Concetto di interclusione nei boschi - Portata - Riferimento alla perimetrazione comunale dell'area boschiva - Esclusione - Riferimento al bosco naturalisticamente inteso - Necessità - Fattispecie in tema di ampliamento di passaggio coattivo.
Stato
decisa il 2012-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621434-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE

Agli effetti dell'art. 33 della legge regionale Valle d'Aosta 6 aprile 1998, n. 11, che vieta l'edificazione nelle aree boschive, individuate e delimitate dai comuni mediante apposite cartografie catastali, salvo taluni limitati interventi, tra cui le opere infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, il concetto di interclusione deve essere correlato ai boschi naturalisticamente intesi, e non alla perimetrazione cartografico-catastale dell'area boschiva operata dal comune. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto tale disposizione ostativa all'accoglimento di una domanda di ampliamento coattivo a fini edificatori di un precedente passaggio pedonale in passaggio carrabile, ai sensi dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ., non essendo il fondo dominante intercluso nel bosco, ma solo per due lati circondato da esso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Legge Reg. Valle d'Aosta 06/04/1998 num. 11 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)