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Sez. 3, Sentenza n. 3411 del 20/02/2004 (Rv. 570357 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Soggetto presente in giudizio in nome proprio ed in altra veste (rappresentante) - Obbligo di notificargli gli atti processuali in più copie - Configurabilità - Esclusione - Notifica di un'unica copia - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570357-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'obbligo di notificazione dell'atto di impugnazione mediante la consegna di un numero di copie corrispondente al numero dei destinatari dell'atto stesso non sussiste qualora la persona stia in giudizio in nome proprio e al contempo in altra qualità, cosicché, in quest'ultimo caso la notifica è validamente effettuata mediante la consegna di un'unica copia dell'atto al suo effettivo destinatario.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello a fronte della notificazione in unica copia della impugnazione al domiciliatario di una persona fisica, che stava in giudizio in proprio e quale legale rappresentante di una società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)