diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3205 del 18/03/1995 (Rv. 491264 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI | Persona che stia in giudizio in nome proprio e in altra veste (rappresentante) - Obbligo di notificargli gli atti processuali in più copie - Esclusione - Notifica di un'unica copia - Sufficienza.
Stato
decisa il 1995-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491264-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI

L'obbligo di notificare gli atti processuali in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste quando una persona stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in altra veste (nella doppia qualità di legale rappresentante di due società). In tale ipotesi, è sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, atteso che, sul piano processuale, il rappresentante è parte unica del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)