Sez. 2, Sentenza n. 210 del 17/01/1978 (Rv. 389500 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - RIUNIONE DEI PROCESSI SEPARATAMENTE PROMOSSI - INTERESSE COMUNE FRA LE PARTI DEGLI ORIGINARI PROCESSI SEPARATI - CONFIGURABILITA - SOCCOMBENZA DI TALI PARTI - CONDANNA SOLIDALE DI ESSE ALLE SPESE - AMMISSIBILITA - INTERESSE COMUNE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - RIUNIONE DEI PROCESSI SEPARATAMENTE PROMOSSI - INTERESSE COMUNE FRA LE PARTI DEGLI ORIGINARI PROCESSI SEPARATI - CONFIGURABILITA - SOCCOMBENZA DI TALI PARTI - CONDANNA SOLIDALE DI ESSE ALLE SPESE - AMMISSIBILITA - INTERESSE COMUNE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Una volta riuniti i vari processi separatamente iniziati, puo ben determinarsi fra le parti degli originari processi separati quell'interesse comune che basta a giustificare la condanna solidale di tutte o di alcune di esse al pagamento delle spese processuali. Quando il giudice del merito ha correttamente motivato su questo punto, mettendo in luce detto interesse comune, il suo apprezzamento in questo senso costituisce una valutazione di fatto, non censurabile in Sede di legittimita. (V 2147/75, mass n 375914).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)