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Sez. 2, Sentenza n. 3345 del 07/04/1987 (Rv. 452388 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - PRESUPPOSTI - COMUNANZA DI INTERESSI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452388-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - PRESUPPOSTI - COMUNANZA DI INTERESSI - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La comunanza di interessi quale presupposto della condanna solidale delle parti soccombenti alle spese, ai sensi dell'art. 97 cod. proc. civ., comporta una valutazione di merito non censurabile nel giudizio di legittimità. (V 1169/79, mass n 397386; (V 210/78, mass n 389500; (V 2147/75, mass n 375914).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)