Sez. 3, Sentenza n. 19884 del 29/08/2013 (Rv. 627589 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Medici specializzandi - Disciplina temporale ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991 - Portata - Individuazione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ("le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-1992"), deve essere inteso nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)