Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6469 del 31/03/2015 (Rv. 634990 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Medici specializzandi - Disciplina temporale ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991 - Portata - Individuazione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE
In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l'art. 8, comma 2, del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ("le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991-1992"), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/08/1991 num. 257 art. 6, Decreto Legisl. 09/08/1991 num. 257 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)