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Sez. 3, Sentenza n. 1511 del 02/02/2001 (Rv. 543620 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE | Inderogabilità - Opposizione proposta dal debitore nei confronti del creditore poi fallito - Domanda di pagamento di crediti del debitore esecutato nei confronti dell'esecutante - Competenza relativa a tale domanda - Attrazione nella sfera di competenza del tribunale fallimentare - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Separazione della causa rispetto a quella di opposizione alla esecuzione - Necessità.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543620-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - OPPOSIZIONI ALL'ESECUZIONE

Posto che nel giudizio di opposizione alla esecuzione la competenza per territorio è fissata inderogabilmente in base al luogo dell'esecuzione medesima, nella ipotesi in cui, in sede di opposizione alla esecuzione proposta dal debitore nei confronti del creditore poi fallito, l'opponente, oltre a contestare il fondamento del diritto del creditore, abbia proposto anche domanda per ottenere la condanna dell'esecutante al pagamento di crediti vantati nei suoi confronti dall'esecutato, tale domanda, a seguito dell'intervenuto fallimento del creditore, risulta improcedibile in sede ordinaria, e deve inderogabilmente essere proposta e trattata nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e verificazione dello stato passivo, essendo diretta all'accertamento di un credito nei confronti del fallimento. Ne consegue, in tale ipotesi, la necessità della separazione della relativa causa da quella di opposizione alla esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)