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Sez. 3 - , Sentenza n. 29327 del 13/11/2019 (Rv. 655794 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Sopravvenuto fallimento del debitore opponente - Improcedibilità del giudizio - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655794-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art. 52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a precetto proseguita dalla curatela fallimentare del debitore opponente benché il creditore opposto, per la stessa ragione di credito, fosse già stato ammesso, con provvedimento non impugnato, al passivo fallimentare).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)