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Sez. 3, Sentenza n. 16386 del 14/03/2002 Ud. (dep. 06/05/2002) Rv. 221714 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO | Preparazione in Italia di prodotto con caratteristiche diverse da quelle riportate in etichetta - Tentativo di frode in commercio - Configurabilità - Perseguibilità ex art. 6 cod. pen.
Stato
decisa il 2002-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221714-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

La preparazione, in territorio italiano, di un prodotto destinato al mercato estero avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate è qualificabile come tentativo punibile di frode nell'esercizio del commercio (artt. 56 e 515 cod. pen.) ed è perseguibile, per il principio di territorialità di cui all'art. 6 cod. pen., davanti al giudice italiano (nella specie, trattavasi di condotta costituita dall'imbottigliamento, in uno stabilimento sito in territorio italiano, di olio destinato al mercato britannico, descritto nelle etichette già applicate sulle bottiglie come proveniente esclusivamente dalla spremitura di olive di produzione italiana, mentre una parte di esso era in realtà ricavato dalla spremitura di olive di diversa provenienza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)